Contenzioso Tributario - Studio Commerciale Dott.Venosi

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Il contenzioso tributario è il procedimento con il quale il contribuente, persona fisica o persona giuridica, può impugnare determinati atti o comportamenti della pubblica amministrazione relativi ad alcune tipologie di tributi.
Il nuovo contenzioso tributario è disciplinato da due decreti legislativi, il n. 545 e il n. 546/ del 1992. Prima di decidere la proposizione del ricorso, è necessario effettuare delle valutazioni preliminari:
- accertare che la materia rientri nella giurisdizione delle commissioni;
- verificare il termine temporale per la proposizione del ricorso;
- individuare l'ufficio o ente destinatario;
- determinare la commissione tributaria competente per il proprio caso.
Il ricorso è ammesso contro i seguenti atti:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che emana le sanzioni;
- ruolo e la cartella di pagamento;
- avviso di mora;
- atti relativi ad operazioni catastali;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Gli atti elencati devono essere inerenti al pagamento di alcuni specifici tributi: imposte sui redditi, IVA, INVIM, IRAP, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, tributi comunali e locali, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tributi attributi alle commissioni tributarie dalla legge.
Il ricorso tributario può essere riferito contro singoli atti della pubblica amministrazione, ad esempio, una cartella di pagamento oppure contro il tacito rifiuto della P.A. verso un'istanza di rimborso presentata dal contribuente.
Nel primo caso il termine per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell'atto in questione, nel secondo caso è previsto un termine iniziale di 90 giorni, decorso il quale comincia a decorrere il decennale termine di prescrizione.
La commissione tributaria ha competenza provinciale in merito ai ricorsi contro provvedimenti espressi o taciti della P.A., emanati dagli Uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle Finanze, dagli Enti locali e dei Concessionari del servizio di riscossione dei tributi, aventi sede nella stessa provincia della commissione tributaria. Contro le decisioni di queste commissioni è possibile ricorrere presso le commissioni tributarie regionali.
Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni, la cui mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso:
- la Commissione tributaria a cui si propone il ricorso;
- il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente o del suo legale rappresentante;
- la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
- il codice fiscale;
- l'ufficio nei cui confronti è proposto;
- gli estremi dell'atto impugnato, ad esempio un avviso di accertamento
- l'oggetto della domanda
- i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l'indicazione dell'incarico conferito.

La presentazione del ricorso alla controparte deve avvenire tramite Ufficiale Giudiziario, tramite servizio postale o mediante consegna diretta all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto.
Entro i 30 giorni successivi alla consegna del ricorso, è prevista la costituzione in giudizio del ricorrente, che avviene depositando presso la segreteria della Commissione:
- l'originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario oppure una copia del ricorso conforme all'originale con la copia della ricevuta di consegna o di spedizione;
- l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso.
Entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso, anche l'Ufficio contro il quale si procede deve costituirsi in giudizio.
Nel caso in cui il ricorso viene accolto, l'Ufficio finanziario deve restituire al contribuente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, il tributo versato con i relativi interessi. Se il ricorso concerne, invece, il rifiuto della P.A. ad effettuare un rimborso richiesto dal contribuente, la sentenza che accoglie la domanda del contribuente, rappresenta anche titolo esecutivo per ottenere il rimborso.

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